Condizioni di transazione generali
di Serafin Campestrini GmbH
1. Informazioni generali
1.1 Queste condizioni generali di vendita e fornitura (abb: CGVF) vanno applicate a tutti i tipi di contratto (forniture e ulteriori prestazioni) della ditta Serafin Campestrini s.r.l. (la cosidetta SECA) con destinatario della fornitura o di altre prestazioni (il cosidetto cliente). Queste condizioni sono valide nel momento della conferma dell'ordine o della fornitura da parte del cliente (CGVF). Queste CGVF valgono anche per ulteriori atti giurici tra le parti contraenti senza che siano nominate nuovamente sia nella conferma dell'ordine che nella fornitura.
1.2 Regole non corrispondenti alle CGVF o completanti che si trovano nella conferma dell'ordine della SECA hanno precedenza. Condizioni del cliente opposte o non corrisondenti alle CGVF non saranno in nessun caso parti del contratto; solo nel caso che SECA le abbia concordate esplicitamente per iscritto.
1.3 Nel caso che non siano previste alcune condizioni nelle CGVF valgono le usnaze del commercio del legno austriache, le norme (chiamate ÖNORMEN) così come le ulteriori norme legali.
1.4 Nel caso la SECA consegni merce che indichi qualità e e tipo in termini stranieri bisogna consultare le disposizioni di valutazione di quei paesi.
1.5 Se si tratta di un cliente che è consumatore secondo § 1 paragrafo 1 Z 2 della legge della protezione del consumatore, valgono le regole speciali del punto 12.
2. Stipulazione di un contratto
2.1 le communicazioni della SECA - anche rispondenti alle richieste di clienti - sono senza impegno, anche se contengono prezzi, appuntamenti ed ulteriori specificazioni tecniche; informazioni tecniche o proposte della SECA sono anche senza garanzia. Gli accordi del cliente con collaboratori della SECA sono legali solo qunado questi collaboratori sono autorizzati della SECA per iscritto di concludere accordi e la SECA li accetta esplicitamente per iscritto.
2.2 La stipulazione di un contratto è realizzato solo nel momento dell'arrivo della conferma scritta dell'ordine della SECA o quando arriva la fornitura.
2.3 Tutti gli accordi scritti (fax è valido) sono legali.
3. Cambiamenti/ annullamenti e restituzione di ordini
3.1 Cambiamenti o annullamenti di ordini da parte del ciente sono legali solo con un consenso scritto dettagliato della SECA.
3.2 Nel caso della fermata dello stabilimento di più di 30 giorni lavorativi la SECA ha il diritto di annullare il contratto di compravendita (per qualsiasi motivo) unilateralmente. Per questo motivo il cliente rinuncia al diritto di risarcimento danni.
3.3 Di principio il cliente non ha il diritto di restituzione nei confronti della SECA. Una restituzione ha bisogno di un consenso scritto ed il cliente riceve l'80% del valore della merce. Eventuali costi di trasporto devono essere pagati dal cliente.
4. Prezzi
4.1 Tutti i prezzi indicati della SECA sono prezzi al netto, si applica l'IVA (attualmente il 20%). "Il listino prezzi" pubblicato dalla SECA nell'edizione valida fa parte di queste CGVF.
4.2 Tutti i prezzi sono validi nel momento della conferma di ordine scritta. Quando manca il prezzo nella conferma, valgono i prezzi indicati nel "listino prezzi" nel momento della fornitura.
4.3 La SECA ha diritto all'adattamento del prezzo fino alla fornitura a) nel cambiamento dei cambi e b) quando ci sono spese supplementari causate da una fornitura non completa, da impedimenti o ostacoli della spedizione e del trasporto e c) nel cambiamento delle vie di trasporto per quali la SECA non è responsabile e d) nel cambiamento delle merci, delle imposte, delle dogane e costi nel caso che la SECA stessa sia responsabile per la spedizione (vedi punti 5.1 b) e 5.1 c). L'adattamento del prezzo viene eseguito secondo il cambiamento die queste spese ed in relazione alla loro percenutale rispetto al prezzo. In questi casi il cliente non ha diritto di rinunciare al contratto.
5. Consegna/ fornitura
5.1 La consegna viene eseguita
a) quando il cliente ritira la merce direttamente e la trasporta con veicolo proprio.
b) quando la SECA carica e trasporta la merce con veicolo proprio al luogo concordato con il cliente. La sede della ditta SECA (attualmente ad Ottensheim) è il luogo d'adempimento, anche se la SECA si occupa del trasporto. Quando la SECA si occupa del trasporto il cliente paga le spese di trasporto e d'impallaggio. La SECA non è obbligata a stipulare un'assicurazione di trasporto. Quando il cliente desidera stipularla o la SECA la stipula volontariamente, il cliente paga la spese risultanti.
c) Nel caso che siano concordate altre condizioni di consegna e fornitura oltre quelle nominate nei punti 5.1 a) 5.1. b) valgono in ogni caso le indicazinoi delle "INCOTERMS" del 2000 secondo la loro nominazione nella conferma d'ordine o anche se non nominate.
5.2 Il contratto è adempiuto consegnando la merce al cliente sul quale sono a suo carico tutti i rischi del caso.
5.3 Quando il cliente stesso (punto 5.1 a) ritira la merce, il contratto è adempiuto nel momento in cui la merce viene messa a disposizione nel magazzino al termine di consegna concordato.
5.4 Quando il cliente ritira le merce in ritardo, subisce tutti i danni risultanti. In questo caso la SECA può scegliere di portare a termine o disdirlo o vendere la merce a terzi e chiedere i danni.
5.5 I termini di fornitura concordati vengono interrotti nei casi indicato sotto e sono inclusi qunado tutti i motivi di interruzione saranno eliminati: quando il cliente non rispetta il dovere d'assistenza o altre inadempienze contrattuali del cliente riquardanti questo contratto o altri, interruzione o ritardo di subfornitori, difetti tecnici degli impianti di produzione e di trasporto, mancanza di materia proma ed ausiliare ed in ogni caso forza maggiore. Inoltre bisogna anche calcolare il tempoadeguato per l'inizio o la conclusione della fornitura, nello stesso modo cambiano anche i termini di fornitura contrattuali (causati dai punti nominati nella frase precedente).
5.6 Quando i motivi di interruzione nominati nel punto 5.5 durano più di tre mesi sia il cliente che la SECA hanno diritto di annullare il contratto per iscritto. Il cliente non ha più questo diritto (a) quando il cliente è responsabile per l'interruzione o (b) quando la SECA ha comunicato al cliente di aver eliminato questi ostacili e la SECA ha annunciato la fornitura entro il termine adeguato.
5.7 La SECA ha il permesso di fornire parte della merce qundo non sono stati concordati punti opposti. Inoltre la SECA è autorizzata a fornire la merce prima del termine concordato. Il ritiro dal contratto o un annullamento del contratto per qualsiasi motivo non elimina il contratto della merce già fornita, ciò è possibile solo nel caso che il ritiro o l'annullamento del contratto comprenda la fornitura parziale già eseguita.
6. Qunatità e massa
6.1 Quando i termini "circa", "all'incirca" o simili indicano la quantità della fornitura concordata, i valiori possono variare di più o di meno del 10%.
7. Condizioni di pagamento
7.1 La SECA riconosce i pagamente effetuati sui conti da lei indicati; i collaboratori della SECA non hanno nè il diritto di accettare pagamenti o reclame nè di cambiare le condizioni di pagamento concordate e di condedere per esempio altri termini di pagamento senza autorzzazione scritta della SECA.
7.2 Le cambiali o gli assegni del cliente sono validi com prestazione. Il cliente si fa carico delle spese bancarie e degli interessi. L'obbligo di pagamento del cliente è adempiuto solo, quando la SECA può disporre degli accrediti bancari.
7.3 Il prezzo va pagato coll' arrivo della fattura. Il cliente ha solo diritto di sconti, quando erano concordati esplicitamente e per iscritto. Gli sono di fatture parziali già pagate non sono nuovamente applicati quando la fattura parziale o totale viene pagato in ritardo.
7.4 Quando la SECA fornisce parti della merce, ha il diritto di edeguire fatture parzieli. Queste fatture vanno pagate indipedentemente dalla realizzazione dell'ordine totale.
7.5 La SECA ha il diritto di chiedere dei pagamenti anticipati o un garanzia di pagamento, qunado ci sono dubbi sulla volontà e capacità di pagamento. Quando il cliente ritarda il pagamento nel caso di nuovi ordini, la SECA può chieder il pagamento anticipato prima della consegna della merce in seguito di ulteriori vendite.
7.6 Nel caso del ritardo di pagamento il cliente deve pagare glie interessi di dilazione del 8% in più rispetto agli interessi di base.
7.7 Oltre gli interessi la SECA può far valere danni e costi causati dal ritardo, in particolare i costi giudziali ed extragzidiziali quando il cliente ne è colpevole e in relazione adeaguata alla pretesa.
7.8 La SECA ha il diritto di chiedere l'annullamento completo o parziale del contratto così come gli interessi di dilazione nel caso di ritardo del pagamento.
7.9 Il cliente non ha il diritto di ammortizzare il suo obbligo del pagamento attraverso altre pretese senza consenso scritto o esplicito della SECA. Inoltre il cliente non ha il diritto di non effeturare il pagamento per qualsiasi motivo, in particolare affermando che si siano difetti o danni senza consenso scritto o esplicito della SECA. Il divieto di compensazione non vale nel caso d'insolvenza della SECA o per contropretese stabilite in modo giudiziale o accettate per iscritto dalla SECA.
8. Patto di riservato dominio
8.1 La merce fornita resta nel possesso della SECA fono al pagamento completo del prezzo. Quando il cliente paga con cambiale o assegno, la garanzia del riservato dominio si annulla solso nel momento in cui la SECA può disporre illimitatamente degli accrediti bancari.
8.2 Il diritto di riservato dominio della SECA si espande anche sulla merce nuova nel caso della lavorazione o mescolanza con altre merce. Nella lavorazione di materiali in possesso straniero la SECA acquista la comproprietà dei nuovi prodotti.
8.3 Quando il cliente vende la merce in potere del patto di riservato dominio (anche dopo la lavorazione o la mescolanza), così entra la pretesa del prezzo al posto del patto di riservato dominio. Questa pretesa viene ceduta nel momento del suo sorgere. A soldi depositati la SECA acquista il possesso nella forma del costituto della proprietà attraverso il cliente. Il fatto di questa cessione deve essere annotato dal cliente nei suoi libri e nelle sue fatture così come deve avvisare di ciò il ricevitore della merce. La SECA ha il diritto di controllare nei libri contabili del cliente se talì annotazioni obbligatorie sono state eseguite dal cliente.
8.4 Il cliente non ha diritto di conoscere le motivazioni dei diritti di garanzia contrattuali della merce sotto riservato dominio. Quando le merce sotto riservato dominio sono soggeto di azioni d'esecuzione il cliente deve informare l'organo d'esecuzione sulla proprietà di terzi e contattare la SECA entro 24 ore.
8.5 Quando si apre un procedimento fallimentare sui beni patrimoniali del cliente, la cessione delle merci della massa fallimentare sotto riservato dominio è proibita nel momento dell'apertura del procedimento fallimentare.
8.6 Quando il cliente ritarda il pagamento del prezzo garantito dal patto di riservato dominio, così la SECA ha il diritto di entrare nel possesso della merce sotto riservato dominio, anche nel caso che il contratto non sia ancora annullato secondo § 918 ABGB (diritto di restituzione).
8.7 Quando il patto di riservatio dominio o la cessione anticipata del ricavato di cessione continua secondo il diritto reale del quel luogo dove si trova la fornitura non è efficace; quando questo diritto permette però forme simili di garanzia, questa forma di garanzia è valida. Il cliente è obbligato di spiegare come rendere efficace la garanzia senza indicazione della SECA.
9. Gewährleistung und Schadenersatz
9.1 SECA leistet Gewähr, dass die Lieferung der in der schriftlichen Auftragsbestätigung festgelegten Qualität und Quantität entspricht. Fehlt eine Festlegung in der Auftragsbestätigung oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung so leistet SECA Gewähr, dass die Ware eine Qualität aufweist, die bei Waren der gleichen Art üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann. Entspricht die Ware den angeführten Voraussetzungen, so ist sie vertragsgemäß, ansonsten vertragswidrig.
9.2 Behauptet der Kunde die Vertragswidrigkeit, so obliegt ihm der Beweis, dass die Ware im Zeitpunkt der Übergabe vertragswidrig war.
9.3 Eine Bemängelung sichtbarer Schäden (zB. Transportschäden) oder der gelieferten Warenmenge ist vom Kunden sofort bei Übergabe der Ware gegenüber SECA vorzunehmen. Erfolgt die Übergabe der Ware durch Lieferung (Punkt 5.1 lit. b) ), sind die Mängel auf den Frachtpapieren zu vermerken, bzw. beim Bahntransport durch eine bahnamtliche Bescheinigung nachzuweisen. Bemängelungen der Qualität oder Normgerechtigkeit müssen vom Kunden binnen sieben Werktagen ab Übergabe der Ware durch eine genaue nach Art und Umfang detaillierte Beschreibung der behaupteten Mängel mittels eingeschriebenen Briefes oder mittels Fax bei SECA geltend gemacht werden. Der Kunde ist im Fall der Lieferung (Punkt 5.1 lit. b) ) trotz Bemängelung verpflichtet, die gelieferte Ware anzunehmen und gesondert zu lagern. Nimmt der Kunde die gelieferte Ware nicht an, gerät er in Annahmeverzug und haftet für die damit verbundenen Folgen (siehe Punkt 5.4).
9.4 Ist die Vertragswidrigkeit der Ware bewiesen, so ist SECA berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Ersatzlieferung (Austausch) oder durch Behebung des Mangels an der Lieferung zu beseitigen. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für SECA mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. SECA ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt.
9.5 Hat SECA die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder für SECA mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn SECA selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
9.6 Der Anspruch auf Beseitigung der Vertragswidrigkeit und auf Schadenersatz erlöschen (a) bei nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Anzeige der Vertragswidrigkeit oder (b) mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung ohne dass SECA Gelegenheit zur Prüfung des Mangels gegeben wurde oder (c) mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Datum des Gefahrenüberganges (siehe Punkt 5.2), sofern nicht bis dahin der Anspruch auf Behebung der Vertragswidrigkeit gerichtlich geltend gemacht wurde.
9.7 Wird bemängelte Ware von SECA zurückgenommen, haftet der Kunde bis zur Abholung durch SECA für die kostenlose Aufbewahrung der Ware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
9.8 Wurde die Ware vom Kunden bereits vor Selbstabholung (Punkt 5.1 lit. a) ) oder Lieferung (Punkt 5.1 lit b) ) besehen oder ausgewählt, ist jede Beanstandung hinsichtlich Qualität oder Normgerechtigkeit ausgeschlossen.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1 Alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag entstehen, dem die AVLB zu Grunde liegen, einschließlich eines Streits über sein Zustandekommen oder seine Gültigkeit, unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist allerdings SECA berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
10.2 Die auf Grundlage dieser AVLB abgeschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen österreichischen Sachrecht, mit Ausnahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.
11. Diverses
11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVLB unwirksam oder gesetzwidrig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
11.2 Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten.
11.3 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von SECA. SECA seinerseits ist aber berechtigt, ihre Forderungen zu Finanzierungszwecken an Dritte abzutreten.
11.4 SECA ist berechtigt, jederzeit die Erfüllung seiner eigenen Pflichten auszusetzen oder zu hemmen, wenn sich nach einem Vertragsabschluss herausstellt, dass der Kunde einen wesentlichen Teil seiner Pflicht nicht erfüllen wird (a) wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen oder wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Kreditwürdigkeit oder (b) wegen seines Verhaltens bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des Vertrages oder vorangehender Verträge. Die Voraussetzung liegt jedenfalls vor, wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet.
11.5 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass personenbezogene Daten des Kunden in Erfüllung des Vertrages von SECA automationsgestützt gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Einwilligung, dass eine Anfrage an die Warenkreditevidenz des Kreditschutzverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters erfolgt die ausdrückliche Einwilligung des Kunden, dass im Fall seines Zahlungsverzuges sein Name, gegebenenfalls das Geburtsdatum und das Geschlecht, die Anschrift und der Beruf sowie der offene Saldo und die Mahndaten der Warenkreditevidenz übermittelt und von dieser anderen Warenkreditgebern zugänglich gemacht wird.
12. Sonderbestimmung für Verbrauchergeschäfte
12.1 Liegt ein Verbrauchergeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG vor, so treten dessen zwingende Bestimmungen an Stelle der Regelung in den AVLB. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sollten dadurch Lücken entstehen, sind diese nach Sinn und Zweck der AVLB und ergänzend durch die Bestimmungen des dispositiven Rechtes zu füllen.
12.2 In den folgenden Unterpunkten wird darüber hinaus zur Klarstellung festgehalten, welche Bestimmungen der AVLB für Verbrauchergeschäfte entfallen oder durch andere Bestimmungen ersetzt werden.
12.3 Eine Unterwerfung des Kunden durch die Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung tritt nur dann ein, wenn der Kunde gleichzeitig ein Verhalten setzt, welches mit der Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln übrig lässt, dass er mit der Geltung der AVLB einverstanden ist.
12.4 Punkt 2.1 letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
12.5 Die Punkt 3.2 und 3.3 AVLB sind für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
12.6 In Punkt 5.6 AVLB wird die dort genannte Frist auf 4 Wochen verkürzt.
12.7 In Punkt 7.6 AVLB werden die dort geforderten 8 % Punkte durch 5 % Punkte ersetzt. Durch Punkt 7.9 AVLB sollen die dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehenden Zurückbehaltungsrechte weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.
In Punkt 7.9 AVLB ist der dritte Satz für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufrechnungsverbot auch nicht für Gegenforderungen gilt, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden stehen.
12.8 In Punkt 8.3 AVLB gelten die letzten beiden Sätze mit der Maßgabe, dass der Kunde als Verbraucher verpflichtet ist, auf Verlangen von SECA die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug der genannten Forderungen erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
12.9 Punkt 9.2 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Vertragswidrigkeit dann vermutet wird, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe der Ware hervorkommt; es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar. Punkt 9.3 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar. Punkt 9.5 und Punkt 9.6 AVLB werden bei Verbrauchergeschäften durch die zwingenden Bestimmungen der §§ 933, 933 a ABGB ersetzt. Punkt 9.7 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes haften. Punkt 9.8 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
12.10 Punkt 10.1 letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verbraucher als Kunden gemäß § 14 KSchG nur vor jenen Gerichten geklagt werden können, dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort ihrer Beschäftigung ist.
12.11 Punkt 11.2 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
Stand: 1.1.2008




